Anche nel corso nel giudizio di separazione o divorzio è possibile
ricorrere alla mediazione per raggiungere un accordo sulle condizioni
riguardanti l’affidamento e le modalità di visita dei figli e le
questioni di carattere economico. La richiesta di svolgimento della
mediazione è in tal caso rivolta dall’avvocato di una delle parti al
giudice, in caso di adesione dell’altra parte il giudizio rimane
sospeso per il tempo necessario ad effettuare il percorso di
mediazione.
Gli accordi raggiunti in mediazione dai genitori sono quindi sottoposti ai rispettivi avvocati ed infine portati al giudice che ne prenderà atto emettendo il provvedimento di separazione o divorzio.
Può essere anche il giudice di propria iniziativa a sospendere, quando ne ravvisi l’opportunità e con il consenso delle parti, l’adozione dei provvedimenti riguardanti i figli per consentire che le parti, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Approfondimenti sull’argomento e numeri utili per i momenti del bisogno
Credi che queste informazioni possano essere utili a un tuo conoscente?